Statuto

regole, fondamenti, vita dell’associazione

Statuto

IL NOSTRO STATUTO

Questo è il nostro statuto, puoi trovare il file in pdf a fondo pagina

Articolo 1 – Denominazione

E’ costituita, ai sensi della L. 383/2000, una Associazione di Promozione Sociale denominata “Thalassa. Clinica, Ricerca e formazione in Psicodinamica”, in breve “THALASSA” – di seguito detta Associazione.

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Bari, via Sagarriga Visconti, 203, Potranno essere istituite sedi secondarie e succursali. La variazione della sede nell’ambito del Comune non rappresenta modifica del presente statuto.

Articolo 3 – Oggetto e Finalità dell’associazione

L’associazione non ha scopi di lucro neanche in forma indiretta e persegue le seguenti finalità:

Svolgere attività di dibattito scientifico, formazione, ricerca e divulgazione in ambito clinico psicodinamico. A titolo esemplificativo ma non esaustivo l’associazione svolgerà le seguenti attività:

  1. Svolgere ricerca scientifica connessa agli scopi primari dell’associazione e divulgarla anche attraverso pubblicazioni;
  2. Promuovere la formazione degli operatori nel campo del trattamento psicologico clinico, rivolgendo tali attività esclusivamente agli associati, nell’ambito interno dell’organizzazione, per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
  3. Sensibilizzare ed avvicinare i cittadini, le istituzioni e gli enti pubblici e privati alle tematiche del disagio e del benessere psichico;
  4. l’associazione può editare in proprio testate periodiche, pubblicazioni e siti internet atti alla divulgazione della propria attività e dei prodotti della propria attività;
  5. Svolgere qualsiasi attività l’associazione ritenga opportuna al raggiungimento dei propri fini.

E’ escluso il perseguimento di finalità diverse dalla solidarietà sociale.

 

Articolo 4 – Presupposti ed orientamenti scientifici

Per quanto concerne i suoi scopi di formazione e ricerca in ambito clinico, l’associazione segue l’orientamento psicoanalitico e fa del pluralismo dinamico dei modelli teorici e della tecnica un principio a cui subordinare l’agire dell’Associazione.

Articolo 5 – Durata

La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 6 – Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  • quote annuali (anno solare: 01 gennaio – 31 dicembre) e contributi straordinari degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi di enti ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

2. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.

4. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

SOCI

Articolo 7 – Iscrizione

  1. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, società, associazioni ed enti (per mezzo dei rappresentanti legali) che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
  • condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
  • accettare lo Statuto e il Regolamento interno;
  • prestare la propria opera per sostenere l’attività dell’Associazione.

 

  1. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione in base alla modulistica predisposta dall’Associazione nella quale verranno richiesti:
  • nome e cognome, o denominazione in caso diverso dalle persone fisiche, luogo e data di nascita, residenza e quant’altro eventualmente necessario in base a disposizioni normative specifiche;
  • dichiarazione di accettazione dello Statuto ed impegno ad attenersi alle clausole ivi contenute nonché alle deliberazioni degli organi sociali.

 

  1. E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione dei soci entro trenta giorni dalla presentazione della In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea ordinaria la quale, nella sua successiva seduta si pronuncerà in modo definitivo.
  2. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e ai versamenti delle quote annue di iscrizione. E’ comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto aiprecedenti.
  3. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolouniversale.
  4. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione.
  5. L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L’Associazione può assumere, in caso di necessità, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Articolo 8 – Diritti e doveri dei soci

  1. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età, in regola con il versamento delle quote associative, il diritto di partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.
  1. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e le circostanze di cui al successivo articolo.
  2. Il socio è tenuto a: corrispondere la quota di iscrizione annuale e le eventuali quote suppletive nei termini fissati dal Consiglio Direttivo; all’osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
  3. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell ’Associazione. di partecipare alle attività culturali, formative, alle manifestazioni promosse dall’Associazione e hanno diritto a proporre nuovi soci.
  4. I soci si distinguono in: soci “fondatori”, “ordinari”, “sostenitori” ed “onorari” e possono essere sia cittadini italiani che stranieri.

 

  • Soci Fondatori: sono “Soci Fondatori” coloro i quali abbiano contribuito in maniera significativa all’ideazione ed alla costituzione del progetto associativo;
  • Soci Ordinari: sono “Soci Ordinari” tutti coloro che avendone i requisiti, previa domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.
  • Soci Sostenitori: sono coloro che si iscrivono a scopo di sostegno, pur non essendo intenzionati a svolgere attività lavorativa o di volontariato in seno all’associazione;
  • Soci Onorari: sono coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria può insignire di tale titolo per essersi particolarmente distinti nella causa dell’Associazione ed arrechino alla stessa lustro e decoro. Tali distinzioni non incidono in alcun modo sull’esercizio dei diritti associativi. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 9 – Perdita della qualità di socio

  1. La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni volontarie, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l’associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.
  2. Le dimissioni vanno comunicate all’Associazione ed hanno efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere.
  3. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale o di ingresso.
  4. I soci oggetto del provvedimento di perdita dello status di socio devono ricorrere contro il provvedimento, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea ordinaria la quale, nella successiva seduta, si pronuncerà in modo definitivo.

Articolo 10 – Organi dell’Associazione

  • Sono organi dell’Associazione:
  • L’Assemblea dei soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Vice Presidente
  • Il Segretario
  • Il Tesoriere
  • Il Collegio dei probiviri
  • La Presidenza del Consiglio Direttivo
  • Il Collegio dei Revisori dei conti

ASSEMBLEA

 

Articolo 11 – Composizione

  1. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’associazione.
  2. All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
  3. L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci.

 

Articolo 12 – Competenza

L’Assemblea ordinaria delibera:

  • sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione;
  • sulla nomina del Consiglio Direttivo;
  • sugli indirizzi e direttive generali dell’attività dell’Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
  • sull’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’associazione.

 

L’Assemblea straordinaria delibera:

  • sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
  • sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

 

Articolo 13 – Convocazione

  1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
  2. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante affissione dell’avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell’Associazione e/o in forma scritta (lettera ordinaria o lettera raccomandata o e-mail o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzata a ciascun associato risultante dal Registro degli Aderenti, spedita almeno otto giorni prima dell’assemblea. Nell’avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l’ora in cui si terrà l’assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).
  1. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

 

Articolo 14 – Costituzione e deliberazioni

  1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 C.C..
  2. L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli itervenuti.
  3. L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione; in seconda convocazione, sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.
  4. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti; le votazioni avvengono secondo il principio del voto singolo di cui all’art. 2352 c.c..
  5. L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ½ + 1 (un mezzo più uno) degli associati.

 

Articolo 15 – Svolgimento e verbalizzazione

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice In assenza di tutti i membri del Consiglio, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
  2. Il Presidente dell’Assemblea nomina, all’inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all’Assemblea.
  3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.
  4. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Per l’elezione delle cariche la votazione avviene a scrutinio segreto.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16 – Nomina e composizione

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno due consiglieri fino ad un massimo di quindici, eletti dall’Assemblea dei Soci.
  2. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto costitutivo.
  3. Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili. Per il primo mandato il Consiglio Direttivo avrà una durata di 5 anni.
  4. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione individuando il socio risultato primo tra i non eletti.

 

  1. Il Consiglio nomina, al proprio interno nella prima seduta, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.
  2. Qualora il Consiglio risulti composto di due consiglieri, il compito di segretario verrà svolto dal Vice-Presidente.

 

Articolo 17 – Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

  1. fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
  2. nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
  3. stabilisce l’importo delle quote annue di associazione, su proposta della Presidenza;
  4. delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci;e) decide sulle attività e sulle iniziative dell’associazione;
  5. approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;

Articolo 18 – Convocazione e deliberazioni

  1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
  2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
  3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri in prima convocazione e 1/3 (un terzo) in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
  4. Il consigliere che non giustificherà l’assenza per 3 volte consecutive, perde la carica.

Articolo 19 – La Presidenza del Consiglio Direttivo

La Presidenza del Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, ed altri componenti eventualmente nominati dal Presidente. Lo scopo della Presidenza del Consiglio Direttivo è di gestire l’Associazione dal punto di vista amministrativo, commerciale e operativo. In particolare la Presidenza:

  1. decide sugli investimenti patrimoniali;
  2. propone l’importo delle quote annue di associazione;
  3. stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità di svolgimento;
  4. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
  5. conferisce e revoca procure;
  6. compila l’eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell’associazione, la cui approvazione è rimessa all’Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 20 – Il Presidente

  1. Al Presidente dell’Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad un altro Consigliere membro della Presidenza.
  2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
  3. Il Presidente propone di sua iniziativa al Consiglio Direttivo, l’approvazione di regolamenti interni per l’organizzazione dell’Associazione. Propone l’assunzione del regolamento degli uffici e dei servizi, il regolamento dei contratti, e l’eventuale nomina del Direttore Generale e di Direttori di sede e/o di Progetto.
  1. Il Presidente, nei limiti degli scopi associativi, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione. Il Presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo ha facoltà di aprire strutture secondarie e di nominare i Responsabili di Sede.

Articolo 21 – Il Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 22 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

  1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
  2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione.

Articolo 23 – Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e ha la responsabilità della corretta gestione finanziaria dell’associazione.
  2. Sovrintende alla riscossione delle quote sociali, degli altri contributi e di tutte le entrate straordinarie, nonché alla gestione e all’amministrazione dei conti di cassa e di banca.
  3. Tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, ed è insieme al Presidente responsabile in solido degli atti svolti e delle relative conseguenze.

Articolo 24 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è nominato ogni qual volta ve ne fosse necessità o a richiesta dell’Assemblea Ordinaria. Tutte le eventuali controversie, inerenti al rapporto associativo, tra i soci e gli organi dell’associazione, possono venire devolute a detti probiviri.

 

Articolo 25 – Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dalla Presidenza, è composto da 1 (uno) membro e vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, riferendone annualmente all’Assemblea.

Articolo 26 – Libri dell’Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l’Associazione provvede alla tenuta di:

  • libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • libro degli aderenti all’Associazione;
  • Libri fiscali.

BILANCIO

Articolo 27 – Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

  1. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2011.
  3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo per l’esercizio in corso da sottoporre all’Assemblea che delibera con le maggioranze previste per l’assembla ordinaria.
  4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 28 – Avanzi di gestione

  1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
  2. L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 29 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea, con le maggioranze di cui all’art. 13 comma 5; se necessario, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
  2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio a fini di pubblica utilità ad altra associazione che per legge, statuto o regolamento perseguano finalità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30 – Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni legislative, nazionali e regionali, vigenti in materia.

 

I soci fondatori:

  • Pioselli Adriana
  • Lorusso Giovanna
  • Mezzina Vincenza
  •  Dorotea Giovine Cecilia
  • Liuzzi Valentina
  •  Laficara Elena
  • Toma Bruna
  • Pannunzio Paola
  • Di Bisceglie Teresa
  • Vero Domenica
  • Ranieri Rosa
  • De Santis Daniela
  • Miscioscia Luigi
  • Cesano Paolo
  • Ferrara Filippo
  • Stella Amedeo
  • Laquale Michele